Il D.lgs. 231/01 introduce nel nostro ordinamento la
cosiddetta responsabilità
amministrativa conseguente a reato delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica (cosiddetti Enti). Una autonoma
responsabilità, di natura amministrativa, propria dell’ente qualora sia stato commesso (o tentato) un illecito
penale appartenente alla tipologia di reati previsti dal Decreto stesso – i
cosiddetti reati
presupposto (pertanto non
tutti i reati previsti dal Codice Penale) - e tali reati siano commessi a vantaggio o
nell’interesse dell’ente. Viene meno un
punto fermo dell’ordinamento italiano per il quale risponde degli illeciti in
sede penale solo la persona fisica. La responsabilità
degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li
rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito nell’interesse o
vantaggio dell’ente.
Il termine
"whistleblowing" si riferisce alla pratica di rivelare
volontariamente un illecito o un'irregolarità commessi all'interno di
un'organizzazione da parte di un individuo, noto come "segnalante" o
"whistleblower". Il Whistleblowing ha la finalità
di far emergere illeciti di interesse generale di un’organizzazione
pubblica o privata da parte di chi lavora o è in contatto con essa nello
svolgimento della propria attività.
OBIETTIVO DEL CORSO, inoltre, è istruire
e sensibilizzare il
personale sui temi privacy
e riservatezza.